dimissioni per fatti concludenti — DIA Journal
Economia e Fiscalità 4 min di lettura

Lavoratore che sparisce dall’ufficio: dopo 15 giorni il contratto si considera risolto per volontà del dipendente

Quando un dipendente resta assente dal lavoro senza giustificazione per oltre 15 giorni, il rapporto si considera risolto per sua volontà tramite le "dimissioni per fatti concludenti". Una norma pensata per contrastare chi sparisce dall'azienda sperando di farsi licenziare e ottenere così la Naspi.

Le dimissioni per fatti concludenti sono il meccanismo introdotto per porre fine a una prassi diffusa tra i lavoratori dipendenti: interrompere la presenza in azienda senza formalizzare alcuna comunicazione, nella speranza che sia il datore di lavoro a dover procedere con il licenziamento. Quando l’assenza ingiustificata supera i 15 giorni, infatti, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del dipendente stesso, senza che sia necessario alcun atto scritto da parte sua.

Il trucco che le dimissioni per fatti concludenti vogliono contrastare

Il problema che questa disciplina intende risolvere è noto agli uffici del personale di tutta Italia. Un dipendente che intende lasciare il proprio impiego, anziché presentare le dimissioni telematiche come previsto dalla normativa vigente, smette semplicemente di recarsi al lavoro. L’obiettivo è indurre l’azienda a licenziarlo formalmente per assenza ingiustificata. Questo passaggio, apparentemente irrilevante, cambia radicalmente la posizione del lavoratore di fronte all’Inps: solo chi perde il posto involontariamente, infatti, ha diritto alla Naspi, l’indennità di disoccupazione. Chi si dimette volontariamente, al contrario, non può accedervi.

Attraverso questo escamotage, il lavoratore ottiene nella sostanza ciò che le dimissioni volontarie gli negherebbero: un sostegno economico erogato dallo Stato, a fronte di una scelta che in realtà è stata sua e non dell’azienda.

Come funziona il meccanismo dei 15 giorni

La norma sulle dimissioni per fatti concludenti interviene proprio su questo punto. Superato il limite dei 15 giorni di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro si estingue automaticamente per iniziativa del lavoratore, senza che questi debba inviare alcuna comunicazione formale né che il datore di lavoro debba avviare un procedimento di licenziamento disciplinare. Resta però in capo all’azienda l’obbligo di notificare formalmente la situazione, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, sia al lavoratore sia all’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. È il comportamento concreto del dipendente – la scomparsa protratta dal luogo di lavoro senza giustificazione – a valere come manifestazione di volontà di interrompere il rapporto.

Questo cambia in modo sostanziale gli equilibri tra le parti. Il datore di lavoro non è più costretto a farsi carico dell’onere di licenziare formalmente il dipendente assente, con tutte le implicazioni che un licenziamento comporta in termini di eventuali contestazioni, contenzioso e responsabilità. Al tempo stesso, il lavoratore che ha scelto di allontanarsi senza avvisare non può più contare sull’automatismo che gli avrebbe garantito, tramite il licenziamento datoriale, l’accesso alla Naspi.

SponsorizzatoBraiShop

Le conseguenze pratiche per lavoratori e imprese

Per le aziende, la previsione rappresenta una semplificazione procedurale non trascurabile. Interi reparti di risorse umane si trovavano spesso a dover gestire situazioni ambigue, in cui il lavoratore scomparso metteva l’impresa nella condizione di dover scegliere se avviare un procedimento disciplinare, con tutti i relativi costi e tempi, oppure attendere che la situazione si risolvesse da sola. Con l’introduzione delle dimissioni per fatti concludenti, l’azienda ha uno strumento chiaro per formalizzare la cessazione del rapporto senza dover necessariamente ricorrere al licenziamento.

Per il lavoratore, invece, la norma comporta una responsabilizzazione maggiore: chi intende davvero lasciare il proprio posto deve farlo attraverso il canale previsto, ovvero le dimissioni telematiche, uniche forme riconosciute dalla legge per comunicare in modo valido la propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro. Chi invece si limita a non presentarsi, sperando in un epilogo diverso, si ritrova comunque nella situazione di aver di fatto rinunciato al proprio impiego, senza però poter beneficiare della Naspi riservata a chi perde il lavoro senza averlo voluto.

Un tema che riguarda anche la fiscalità del lavoro

La questione si inserisce in un ambito più ampio, quello del controllo sulla corretta erogazione delle prestazioni assistenziali legate alla perdita involontaria dell’occupazione. Per chi si occupa di economia e fiscalità, il tema tocca da vicino l’equilibrio tra tutela dei lavoratori e sostenibilità del sistema di welfare, chiamato a distinguere con precisione le situazioni che danno effettivamente diritto agli ammortizzatori sociali. Le imprese, dal canto loro, possono trovare indicazioni operative più dettagliate consultando le sezioni dedicate al rapporto di lavoro e alle relative regole contrattuali, mentre chi segue più in generale le notizie di attualità economica può approfondire l’argomento nella sezione dedicata alle novità normative.

Resta fermo che la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti non esonera il datore di lavoro dagli adempimenti previsti: l’azienda deve infatti notificare formalmente la situazione al lavoratore e all’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, oltre a registrare correttamente la cessazione del rapporto presso gli enti competenti.

Condividi: